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PAVIA VOGHERA 21/10/2020: Coronavirus. Bar Sport Scuole. Dalla Regione “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica”

Ottobre 21
18:08 2020

PAVIA VOGHERA  – La regione Lombardia questo pomeriggio ha emanato “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, in materia di igiene e sanità pubblica. La decisione è stata presa considerando che: in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi… con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento.

Considerando che: il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1964 per il periodo 12-18 ottobre; che il numero complessivo degli attualmente positivi è 26634, di cui 1136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41); e anche, per il periodo 12-18 ottobre 2020 l’incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia.

Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020)

  1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

CENTRI COMMERCIALI

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

  1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, di prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, nonché alle farmacie, alle parafarmacie ed alle tabaccherie.

BAR RISTORANTI NEGOZI

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

  2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

SAGRE FIERE

Art. 4 (Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre)

  1. E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Art. 5 (Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

All’art. 1 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:

BAR RISTORANTI (COPRIFUOCO h23-5)

1.1 (Misure anti-assembramento)

1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 18.00 alle ore 5.00; in tale arco orario la vendita di bevande alcoliche da parte dei predetti esercizi è consentita solo mediante consegna a domicilio.

3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.

4. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

5. E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.

6. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

7. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

b) il paragrafo 1.3 è sostituito dal seguente:

SPORT

1.3 (Sport di contatto dilettantistici)

1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

c) il paragrafo 1.9 è sostituito dal seguente:

SCUOLA

1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche)

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della DDI.

Le attività di laboratorio continuano ad essere svolte in presenza mentre le attività di tirocinio esterno, ove presenti, concorrono alla didattica a distanza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

d) al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall’elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 é altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2

Art. 6 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 (ad eccezione della misura prevista dall’art. 2 lettera c), avente decorrenza 26 ottobre 202,0 e dall’art. 2 lettera d) di mero allineamento formale rispetto a disposizioni dell’OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 e, come tali, efficaci fin dalla decorrenza originaria) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale – n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;

VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate, a seguito di aggiornamento delle schede su Noleggio veicoli e Formazione professionale, da ultimo in data 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome ed allegate al predetto DPCM del 13 ottobre 2020;

RITENUTO di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTA l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020 e n. 620 del 16 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;

CONSIDERATO che:

  • in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero ospedaliero calcolato dall’ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari a 1.68 e che per la settimana 12- 18 ottobre 2020 si stima un dato in aumento;

  • il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11 ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1964 per il periodo 12-18 ottobre;

  • il numero complessivo degli attualmente positivi è 26634, di cui 1136 in regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361) e 113 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41);

  • per il periodo 12-18 ottobre 2020 l’incidenza media giornaliera a livello regionale è di 16,4 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;

CONSIDERATO che la “Commissione indicatori Covid-19 RL”, costituita con D.G.R. 3243/2020 per la valutazione degli indicatori individuati nel decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 con il mandato conseguente di segnalare l’eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre – secondo la curva degli ultimi giorni – è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva;

CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, con particolare riguardo alla fascia oraria notturna che può determinare nei contesti sociali un allentamento sull’osservanza del rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, con rischi di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

RITENUTO di assumere ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e a al contrasto dalla diffusione del contagio da COVID-19 in relazione alle situazioni che configurano rischi di assembramento legate allo svolgimento di attività economiche;

RITENUTO altresì opportuno assumere iniziative finalizzate a ridurre il carico dell’utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con particolare riguardo alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni formative secondarie di secondo grado;

RITENUTO di apportare alcune precisazioni in ordine allo svolgimento degli sport di contatto dilettantistici

RITENUTO altresì di eliminare i meri refusi presenti nell’ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 in relazione a sale giochi, sale bingo e sale scommesse e altre attività simili per le quali si riconferma l’opportunità di mantenere le misure restrittive già adottate anche a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020;

SENTITI in data 19 ottobre 2020 i sindaci dei Comuni capoluogo della Città metropolitana e delle Province;

D’INTESA con il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il Sindaco di Como Mario Landriscina, il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il Sindaco di Lodi Sara Casanova, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Sindaco di Monza Dario Allevi, il Sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, il Sindaco di Varese Davide Galimberti, il Sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra e il Presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.

SENTITO altresì in data odierna il Ministro della Salute;

ORDINA

Art. 1 (Misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020)

  1. I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico, dei clienti ed utenti di quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020.

Art. 2 (Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana)

  1. Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, di prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, nonché alle farmacie, alle parafarmacie ed alle tabaccherie.

Art. 3 (Misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio)

  1. È fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

  2. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.

Art. 4 (Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre)

  1. E’ vietato lo svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre di cui, rispettivamente, alle lettere f) e g), comma 2 dell’art. 16 della l.r. 6/2010 svolte su area pubblica, restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

Art. 5 (Modifiche dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020)

All’art. 1 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:

1.1 (Misure anti-assembramento)

1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 18.00 alle ore 5.00; in tale arco orario la vendita di bevande alcoliche da parte dei predetti esercizi è consentita solo mediante consegna a domicilio.

3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.

4. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.

5. E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.

6. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

7. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

b) il paragrafo 1.3 è sostituito dal seguente:

1.3 (Sport di contatto dilettantistici)

1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

c) il paragrafo 1.9 è sostituito dal seguente:

1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche)

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della DDI.

Le attività di laboratorio continuano ad essere svolte in presenza mentre le attività di tirocinio esterno, ove presenti, concorrono alla didattica a distanza.

Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

d) al fine di assicurare il pieno allineamento formale alla disposizione previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, dall’elenco puntato di cui al paragrafo 1.4 sono eliminate le parole “Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse”; dalle Linee guida in allegato 1 alla stessa OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 é altresì eliminata la scheda relativa a Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse con conseguente eliminazione dal punto elenco presente a pag. 2

Art. 6 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 (ad eccezione della misura prevista dall’art. 2 lettera c), avente decorrenza 26 ottobre 202,0 e dall’art. 2 lettera d) di mero allineamento formale rispetto a disposizioni dell’OPGR n. 620 del 16 ottobre 2020 e, come tali, efficaci fin dalla decorrenza originaria) e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

  1. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle Ordinanze n. 619 del 15 ottobre 2020 e n. 620 del 16 ottobre 2020 e dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.

  2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

  3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE

ATTILIO FONTANA

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